Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): quando è…

Sicurezza Antincendio

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): quando è obbligatorio e come si rinnova

Risposta rapida

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rappresenta il titolo autorizzativo fondamentale attraverso il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attesta ufficialmente che un'attività rispetta integralmente tutte le prescrizioni previste dalla normativa di sicurezza antincendio e che i sistemi di protezione passiva e attiva installati sono idonei a salvaguardare la vita umana e la stabilità delle strutture. La materia è interamente disciplinata dal D.P.R.

1 agosto 2011, n. 151, un decreto che ha profondamente rivoluzionato la pubblica amministrazione antincendio introducendo criteri di proporzionalità del rischio e semplificazione amministrativa attraverso la strutturazione di un elenco tassativo di 80 attività soggette ai controlli obbligatori dei Vigili del Fuoco.

L'obbligatorietà del possesso del CPI o della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA Antincendio) scatta nel momento in cui un'azienda, un condominio o un locale pubblico supera determinati parametri dimensionali, quantitativi o di affollamento definiti dall'Allegato I del citato decreto. A titolo esemplificativo, rientrano nell'obbligo le autorimesse coperte con superficie lorda superiore a 300 metri quadrati, gli hotel e le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, i locali commerciali e di vendita all'ingrosso con superficie superiore a 400 metri quadrati, i depositi di carta e legname superiori a 5.000 chilogrammi e le centrali termiche alimentate a gas o gasolio con potenza termica complessiva superiore a 116 chilowatt. Il D.P.R.

151/2011 suddivide queste 80 attività in tre categorie distinte (A, B, C) in funzione della complessità e della gravità del rischio potenziale.

La categoria A comprende le attività a minor complessità dotate di una regola tecnica rigida e standardizzata. Per queste strutture non è previsto l'esame preventivo del progetto da parte dei Vigili del Fuoco: il titolare dell'attività, assistito da un professionista abilitato, esegue i lavori a norma e presenta direttamente la SCIA Antincendio al Comando prima dell'avvio dell'attività, ottenendo l'autorizzazione provvisoria immediata, mentre i controlli dei Vigili del Fuoco avvengono a campione. La categoria B riguarda attività a medio rischio, per le quali è obbligatorio presentare preliminarmente un progetto antincendio al Comando per ottenere il Parere di Conformità prima di avviare le opere. La categoria C comprende le attività più complesse e pericolose dello Stato (grandi industrie chimiche, teatri, ospedali, centri commerciali): per queste strutture, l'iter ricalca la categoria B ma prevede obbligatoriamente un sopralluogo finale di verifica da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco, che si conclude con il rilascio formale del Certificato di Prevenzione Incendi cartaceo.

La validità temporale della conformità antincendio non è illimitata. La legge stabilisce che il titolo deve essere rinnovato periodicamente ogni 5 anni per la stragrande maggioranza delle attività (fanno eccezione solo alcune attività a bassissimo impatto strutturale, come gli edifici residenziali storici, la cui scadenza è estesa a 10 anni). La procedura formale prende il nome di Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio e deve essere completata telematicamente prima della data esatta di scadenza del titolo quinquennale. L'omissione del rinnovo determina l'immediata decadenza della validità della SCIA o del CPI, configurando il reato penale previsto dall'Articolo 20 del D.Lgs 139/2006, punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, oltre a comportare l'immediata emissione di un'ordinanza sindacale o prefettizia di chiusura immediata dei locali commerciali o industriali per ragioni di pubblica incolumità.

La pratica di rinnovo richiede il coinvolgimento diretto di un Professionista Antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi del D.Lgs 139/2006. Il professionista deve effettuare accurati sopralluoghi all'interno dell'attività per redigere un'asseverazione tecnica scritta nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che non sono state apportate modifiche strutturali alla geometria dei locali, che il carico di incendio non è stato aumentato e che tutti i sistemi di protezione attiva (estintori, idranti, rilevatori fumo) sono stati sottoposti a regolare manutenzione ordinaria. Il fascicolo da presentare digitalmente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) include il modello ministeriale PIN 3, l'asseverazione del tecnico e le dichiarazioni di corretta manutenzione rilasciate dalle aziende di manutenzione specializzate nel corso dei cinque anni precedenti.

Domande frequenti

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): quando è obbligatorio e come si rinnova?

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rappresenta il titolo autorizzativo fondamentale attraverso il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attesta ufficialmente che un'attività rispetta integralmente tutte le prescrizioni previste dalla normativa di sicurezza antincendio e che i sistemi di protezione passiva e attiva installati sono idonei a salvaguardare la vita umana e la stabilità delle strutture. La materia è interamente disciplinata dal D.P.R.

Cosa si rischia in caso di mancato rispetto della norma?

L'omissione del rinnovo determina l'immediata decadenza della validità della SCIA o del CPI, configurando il reato penale previsto dall'Articolo 20 del D.Lgs 139/2006, punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, oltre a comportare l'immediata emissione di un'ordinanza sindacale o prefettizia di chiusura immediata dei locali commerciali o industriali per ragioni di pubblica incolumità.

Di chi è la responsabilità?

Per queste strutture non è previsto l'esame preventivo del progetto da parte dei Vigili del Fuoco: il titolare dell'attività, assistito da un professionista abilitato, esegue i lavori a norma e presenta direttamente la SCIA Antincendio al Comando prima dell'avvio dell'attività, ottenendo l'autorizzazione provvisoria immediata, mentre i controlli dei Vigili del Fuoco avvengono a campione.

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