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Estintori in azienda: quanti ne servono davvero per legge?

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La determinazione del numero esatto di estintori da installare all'interno di un ambiente di lavoro costituisce uno degli adempimenti più critici per il datore di lavoro e per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Troppo spesso si diffonde la convinzione errata che il calcolo dei presidi antincendio possa essere effettuato basandosi su un'approssimazione geometrica generica o sulla base di un vecchio computo metrico ereditato da precedenti gestioni.

La legislazione italiana vigente, imperniata sul Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ridefinita nelle sue modalità applicative e progettuali dal Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021 (noto come Decreto Criteri o Minicodice), impone invece un percorso di valutazione del rischio estremamente analitico. Non si tratta semplicemente di posizionare un numero casuale di bombole lungo le pareti per superare indenni un'ispezione, bensì di garantire che, in ogni singolo secondo dell'attività lavorativa, un principio di incendio possa essere intercettato e soffocato prima che si trasformi in un rogo incontrollabile.

Il parametro fondamentale che guida il calcolo del numero di estintori non è la superficie geometrica pura dell'immobile espressa in metri quadrati, bensì la distanza reale di camminamento che un lavoratore deve percorrere a piedi per raggiungere il presidio più vicino. La normativa antincendio abbandona il concetto di "distanza in linea d'aria", che non ha alcuna utilità pratica durante un'emergenza, per concentrarsi sul percorso effettivo. Questo significa che il tecnico progettista deve tracciare sulle planimetrie aziendali le linee di camminamento reali, tenendo conto della presenza di pareti divisorie, scaffalature industriali, macchinari fissi, pilastri portanti e zone di stoccaggio delle merci. La regola aurea introdotta dal legislatore stabilisce che, all'interno dei luoghi di lavoro classificati a rischio di incendio basso o medio (secondo i parametri del Minicodice), la distanza massima di camminamento per raggiungere un estintore portatile non deve mai superare i 30 metri. Nelle attività caratterizzate da un livello di rischio superiore o da un carico di incendio elevato, tale distanza massima si riduce drasticamente a 20 o 25 metri.

Un altro vincolo strutturale tassativo e non derogabile riguarda l'articolazione multipiano dell'edificio aziendale. La legge stabilisce l'obbligo assoluto di installare almeno un estintore per ciascun piano del fabbricato, indipendentemente dalla superficie complessiva del piano stesso.

Non è legalmente ammesso che un dipendente dislocato al primo piano debba scendere o salire una rampa di scale per recuperare un mezzo di estinzione portatile situato al piano terra o nel seminterrato. Durante uno sviluppo di fiamme, il fattore tempo è l'elemento che determina la differenza tra un piccolo spavento e una tragedia strutturale: percorrere una scala alla ricerca di un estintore dilata i tempi di reazione in modo inaccettabile ed espone il lavoratore al rischio di rimanere intrappolato dal fumo termico che tende a risalire verso l'alto proprio lungo i vani scala.

Oltre al criterio spaziale della distanza e dei piani, il dimensionamento numerico deve integrarsi in modo millimetrico con la valutazione delle classi di fuoco e della capacità estinguente minimale richiesta. Ciascun estintore porta impressa sul proprio corpo o sul cartellino del produttore un'etichetta identificativa contenente numeri e lettere (ad esempio, 34 A 233 B C). I numeri indicano l'efficacia dello spegnimento su un focolaio di prova standardizzato, mentre le lettere indicano la tipologia di materiale che il dispositivo è in grado di spegnere. Nelle aziende ordinarie, la legge prescrive che gli estintori portatili installati a protezione dei rischi generali abbiano una carica nominale minima non inferiore a 6 chilogrammi o 6 litri, garantendo una capacità estinguente non inferiore a 13 A per i rischi legati a materiali solidi combustibili (carta, legno, tessuti) e 89 B per i rischi associati a liquidi infiammabili (solventi, idrocarburi). Se l'azienda presenta reparti specifici ad alta densità tecnologica, come sale server, cabine elettriche di trasformazione o quadri di distribuzione generale, il datore di lavoro ha l'obbligo di installare presidi dedicati aggiuntivi, tipicamente estintori ad anidride carbonica (CO2) da 5 kg, studiati appositamente per estinguere focolai su apparecchiature sotto tensione senza condurre elettricità e senza lasciare residui chimici corrosivi sulle schede elettroniche.

La corretta disposizione sul layout aziendale prevede che gli estintori siano posizionati lungo le vie di esodo, in prossimità delle uscite di sicurezza, dei corridoi di transito principali e vicino alle aree a maggior rischio specifico. Devono essere fissati a parete tramite apposite staffe di supporto omologate o posizionati all'interno di piantane porta-estintore stabili da terra, posizionando la maniglia di azionamento a un'altezza compresa tra 1,10 e 1,50 metri dal pavimento, in modo da consentire una presa rapida ed ergonomica da parte di qualunque lavoratore, inclusi coloro che presentano ridotte capacità motorie. Ogni singolo punto di installazione deve essere segnalato in modo inequivocabile mediante l'apposizione della cartellonistica di sicurezza rossa a norma UNI EN ISO 7010, mantenuta permanentemente visibile da qualsiasi angolo del reparto e mai occultata da merci, macchinari o arredi temporanei.

Domande frequenti

Estintori in azienda: quanti ne servono davvero per legge?

La determinazione del numero esatto di estintori da installare all'interno di un ambiente di lavoro costituisce uno degli adempimenti più critici per il datore di lavoro e per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Troppo spesso si diffonde la convinzione errata che il calcolo dei presidi antincendio possa essere effettuato basandosi su un'approssimazione geometrica generica o sulla base di un vecchio computo metrico ereditato da precedenti gestioni.

Di chi è la responsabilità?

Se l'azienda presenta reparti specifici ad alta densità tecnologica, come sale server, cabine elettriche di trasformazione o quadri di distribuzione generale, il datore di lavoro ha l'obbligo di installare presidi dedicati aggiuntivi, tipicamente estintori ad anidride carbonica (CO2) da 5 kg, studiati appositamente per estinguere focolai su apparecchiature sotto tensione senza condurre elettricità e senza lasciare residui chimici corrosivi sulle schede elettroniche.

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