Valutazione del rischio incendio: come si calcola e come…

Sicurezza Antincendio

Valutazione del rischio incendio: come si calcola e come si aggiorna il DVR

Risposta rapida

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce l'obbligo originario, fondamentale e non delegabile che l'Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 attribuisce in via esclusiva alla persona fisica del datore di lavoro.

All'interno dell'architettura generale del DVR, la sezione dedicata alla Valutazione del Rischio Incendio riveste un ruolo di preminente importanza strategica, rappresentando lo strumento scientifico ed ingegneristico attraverso il quale l'azienda mappa le proprie vulnerabilità termiche, individua le potenziali sorgenti di innesco, calcola la velocità teorica di propagazione delle fiamme e definisce l'insieme delle misure di protezione attiva, passiva e gestionale necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori. I criteri metodologici di calcolo e classificazione sono stati radicalmente riformati dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021 (Decreto Criteri), il quale ha introdotto una filosofia snella e prestazionale basata sull'autocontrollo e sull'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi.

Il processo metodologico per il calcolo del rischio incendio si articola in una sequenza di fasi analitiche rigorose. Nella prima fase, il progettista antincendio e l'RSPP procedono all'identificazione dei materiali combustibili e delle sostanze infiammabili stabilmente presenti nei cicli produttivi o stoccate nei magazzini dello stabilimento. Questo esame comporta l'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti chimici, la verifica dei quantitativi di imballaggi in cartone, bancali in legno, materie plastiche o solventi industriali. Nella seconda fase, si esegue la mappatura geometrica di tutte le sorgenti di potenziale innesco presenti nei locali, quali impianti elettrici di potenza, quadri di distribuzione, cabine di trasformazione energetica, attriti meccanici di macchinari automatici, apparecchiature termiche generatrici di calore (forni, caldaie), zone dedicate a lavorazioni a caldo (saldatura, ossitaglio) e aree esterne destinate al carico e scarico merci o al parcheggio dei veicoli.

Il parametro quantitativo fondamentale per determinare la gravità potenziale del rischio è il calcolo del Carico di Incendio Specifico (q_f), espresso in MegaJoule al metro quadrato (MJ/m²). Questo valore matematico esprime l'energia termica potenziale che verrebbe liberata dalla combustione completa di tutti i materiali combustibili presenti all'interno di un determinato compartimento antincendio, rapportata alla superficie in pianta del locale stesso. Il calcolo applica formule fisiche standardizzate che moltiplicano la massa in chilogrammi di ciascun materiale per il rispettivo potere calorifico inferiore (PCI), correggendo il risultato finale tramite coefficienti di riduzione legati al livello di infiammabilità intrinseca e alla presenza di impianti fissi di spegnimento automatico (come i sistemi sprinkler).

In base ai risultati del carico di incendio, alla geometria dei locali e all'affollamento potenziale di lavoratori e terzi visitatori, il D.M. 3 Settembre 2021 classifica i luoghi di lavoro in due macrocategorie gestionali distinte:

  • Luoghi a Rischio di Incendio Basso: Sono le attività che presentano un carico di incendio specifico modesto (solitamente inferiore a 200 MJ/m²), dove non si stoccano sostanze infiammabili, l'affollamento è limitato e la geometria dei locali è semplice, rendendo facile l'evacuazione delle persone. Per queste aziende si applicano i criteri di progettazione semplificati del cosiddetto Minicodice (Allegato I al decreto).
  • Luoghi a Rischio di Incendio Non Basso (Medio o Elevato): Sono tutte le attività industriali, commerciali o condominiali che superano i parametri del Minicodice o che rientrano nell'elenco delle 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011. Per queste strutture, la valutazione del rischio incendio deve essere condotta applicando integralmente i complessi criteri prestazionali del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), definendo profili di rischio specifici per la salvaguardia della vita (Rvita), dei beni (Rbene) e dell'ambiente (Rambiente).

La valutazione del rischio incendio inserita nel DVR non costituisce un documento statico da redigere una sola volta e dimenticare in archivio. L'Articolo 29 del D.Lgs 81/08 stabilisce l'obbligo di aggiornamento immediato del documento nel momento in cui intervengono modifiche sostanziali all'organizzazione aziendale. I fattori scatenanti che impongono la revisione immediata del DVR antincendio includono la ristrutturazione edile dei locali con variazione delle vie di esodo, l'introduzione di nuovi macchinari di produzione industriali che modificano l'assorbimento elettrico dello stabilimento, la variazione sostanziale dei quantitativi o della tipologia di merci stoccate in magazzino (aumento del carico di incendio) e l'evoluzione della normativa cogente dello Stato. L'omessa redazione o il mancato aggiornamento della valutazione del rischio incendio configura un reato penale proprio del datore di lavoro, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda penale da 2.500 a 6.400 euro, sanzione che comporta la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale in caso di recidiva.

Domande frequenti

Valutazione del rischio incendio: come si calcola e come si aggiorna il DVR?

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce l'obbligo originario, fondamentale e non delegabile che l'Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 attribuisce in via esclusiva alla persona fisica del datore di lavoro.

Cosa si rischia in caso di mancato rispetto della norma?

L'omessa redazione o il mancato aggiornamento della valutazione del rischio incendio configura un reato penale proprio del datore di lavoro, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda penale da 2.500 a 6.400 euro, sanzione che comporta la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale in caso di recidiva.

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